Quando un lavoratore malato può essere licenziato? - Risarcimento Danni

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Quando un lavoratore malato può essere licenziato?

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lavoratore-malatoQuando un lavoratore malato può essere licenziato?

Questo caso che andiamo ad analizzare oggi sembra essere, almeno a prima vista, lontano da quelli di cui ci occupiamo ma in realtà è strettamente correlato e può servirci a svelare altre sfaccettature di una legge che conosciamo.
Si tratta di licenziamento in caso di malattia del lavoratore
.

Nel momento in cui una persona si trova impossibilitata a svolgere le proprie mansioni cosa può fare il datore di lavoro?
E ancora, come può comportarsi il lavoratore? Generalmente le ragioni del datore di lavoro sono legate al calo di attività produttiva, ma vediamo nel dettaglio la legge.

Licenziamento in caso di Malattia del Lavoratore

La Legge italiana tutela il lavoratore in caso di infortunio o malattia e dà al dipendente il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, “periodo di comporto”.
Prima della scadenza di questo periodo il datore di lavoro non può assolutamente licenziare. Il periodo di comporto si divide in comporto secco (unico evento morboso) o comporto per sommatoria (pluralità di avvenimenti morbosi).
La durata del periodo di conservazione del posto di lavoro, in caso di un'unica malattia, varia da 6 a 12 mesi ma può arrivare anche a 22 (es. nel settore bancario in caso di anni di servizio superiori a 25).

Durante questo periodo il lavoratore percepisce un’indennità nella misura prevista dal contratto.
Nel caso in cui la malattia si protragga oltre il periodo di comporto il lavoratore può essere licenziato per “giustificato motivo oggettivo” a meno che la malattia non sia imputabile al datore di lavoro.

La Cassazione ha infatti stabilito, con sentenza del 7/04/2011 che: “in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro, ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme”.

Ovviamente è valido anche il contrario ovvero nel caso in cui la malattia non dipenda dal datore di lavoro, terminato il periodo di comporto, si può procedere al licenziamento. Non dobbiamo dimenticare che il contratto di lavoro implica prestazioni corrispettive: a fronte dell’attività lavorativa prestata dal lavoratore il datore corrisponde una retribuzione proporzionata ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.

Allo scadere del periodo di comporto l’azienda è tenuta a comunicare immediatamente il licenziamento specificando la causale. Dal canto suo il lavoratore potrà evitare il licenziamento solo se prima del termine abbia fatto richiesta all’azienda di poter usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito. Prima della scadenza del periodo di comporto il lavoratore può essere licenziato solo per giusta causa. Ovviamente in queste poche righe non potevamo riportare tutta la casistica italiana e neppure potevamo dilungarci troppo ma volevamo in qualche modo darti altri importanti concetti che riguardano il mondo del lavoro e la normativa di riferimento.

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